Art. 23 — Indennità di automezzo e di motomezzo
La misura delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1972, n. 819, e' rideterminata annualmente, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base delle esigenze di servizio.
Testo vigente dal 24 agosto 1974
