Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 22 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono sostituite dalle seguenti "a) di lire 1.430, se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori al 50 chilometri, e di lire 23 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;

  • b)di lire 800, se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero".

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;819~art1 · fonte su Normattiva