La legge 12 marzo 1968, n. 325, e' modificata come segue:

  • a)le commissioni consultive provinciali di cui all'articolo 17 durano in carica tre anni;
  • b)nel primo comma dell'articolo 19 e' soppressa la lettera e);
  • c)e' elevata dal 10 al 15 per cento l'aliquota stabilita nel primo comma dell'articolo 31 per la fornitura e l'acquisto diretti, nei casi di urgenza, di registri, carte, moduli e stampati.

Testo vigente dal 24 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-08-12;370~art3 · fonte su Normattiva