Nei casi di urgenza, riconosciuta dal consiglio di amministrazione, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' provvedere direttamente alla fornitura ed all'acquisto dei registri, carta, moduli e stampati, per una spesa complessiva non superiore al 10 per cento degli stanziamenti relativi al rimborso al Provveditorato generale dello Stato per corrispondenti forniture ed acquisti. Le forniture di carte-valori e di stampati soggetti a controllo saranno effettuati con il rispetto delle vigenti disposizioni, previa determinazione del relativo prezzo da parte della commissione prevista dall'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1974, n. 370

5

La L. 12 agosto 1974, n. 370, ha disposto (con l'art.3, comma 1, lettera c) che "e' elevata dal 10 al 15 per cento l'aliquota stabilita nel primo comma dell'articolo 31 per la fornitura e l'acquisto diretti, nei casi di urgenza, di registri, carte, moduli e stampati."

Testo vigente dal 8 settembre 1974

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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