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I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fino al grado di maresciallo capo e gradi, corrispondenti, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o piu' volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti, sono promossi al grado superiore in eccedenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di eta' o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso. Nel primo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva applicandosi i limiti di eta' del grado rivestito prima della promozione, nel secondo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneita'.

Testo in vigore dal 6 agosto 1971 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-07-22;536~art2 · fonte su Normattiva