Norme in materia di borse di studio universitarie

Art. 1 — Borse di studio universitarie

Le universita' e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca ((...)) e per i corsi di perfezionamento all'estero.

Testo vigente dal 30 giugno 2022

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1989 al 30 giugno 2022. 10 parole tolte.

… delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricercatolto: , per lo svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottoratoaggiunto: ... e per i corsi di perfezionamento all'estero.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;398~art1 · fonte del testo