Art. 1 — Borse di studio universitarie
Le universita' e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca ((...)) e per i corsi di perfezionamento all'estero.
Testo vigente dal 30 giugno 2022
