Norme in materia di borse di studio universitarie

Art. 5 — Borse di studio per il perfezionamento all'estero

Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si svolge ((presso le universita' separatamente per ciascuna delle quattordici aree disciplinari)) del Consiglio universitario nazionale ((...)). Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati ((...)) di eta' non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attivita' di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata. Le modalita' per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma delle borse ed i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni di cui al comma 2 ((sono stabilite con apposito regolamento da ciascuna universita', nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, e sono emanate con apposito decreto del rettore)). Le commissioni giudicatrici devono essere composte da ((professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con qualifica di professore ordinario, che le presiede)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161)).

Testo vigente dal 25 novembre 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;398~art5 · fonte su Normattiva