Norme in materia di borse di studio universitarie
Art. 1 — Borse di studio universitarie
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1989 al 30 giugno 2022. Leggi il testo vigente →
Le universita' e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1989 al 30 giugno 2022
