Norme in materia di borse di studio universitarie

Art. 1 — Borse di studio universitarie

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Le universita' e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1989 al 30 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;398~art1 · fonte del testo