Art. 5 — Borse di studio per il perfezionamento all'estero
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Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si svolge per aree corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale determinate dal senato accademico. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di cittadinanza italiana di eta' non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attivita' di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata. Le modalita' per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma delle borse ed i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1989 al 25 novembre 2014
