Art. 7 — Finanziamento delle borse
((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)). Le universita' possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)). ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)). ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)). ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2000
