Art. 7 — Finanziamento delle borse
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Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia delle universita', il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede a ripartire tra le universita' l'apposito stanziamento di bilancio, per la parte non destinata alle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca in relazione a quanto previsto dall'articolo 3. Le universita' possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati. Il consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, ripartisce in distinti capitoli, su parere del senato accademico, i fondi da destinare annualmente alle diverse borse di studio di cui all'articolo 1. Il senato accademico, tenuto conto dei fondi disponibili in bilancio per ciascuno degli interventi di cui al comma 3, determina il numero e l'ammontare delle borse di studio, sentiti gli organi collegiali delle strutture didattiche e scientifiche interessate. Le universita' devono comunque destinare una quota, non inferiore al 25 per cento dei fondi complessivamente destinati alle borse di studio, per le attivita' di perfezionamento all'estero. Per il conferimento delle borse di studio per lo svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato, anche all'estero, le universita' possono utilizzare, nei limiti del 10 per cento, le risorse finanziarie ad esse assegnate per il finanziamento della ricerca universitaria di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1989 al 21 luglio 1998
