Art. 8 — Norme finali e abrogativa
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Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente curriculum puo' avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli iscritti delle scuole di specializzazione delle facolta' di medicina e chirurgia fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione a tempo pieno dei medici specialisti. Sono abrogati gli articoli 75, salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge; 76; 77; 78; 79, commi primo, secondo e terzo; 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonche' l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1989 al 21 luglio 1998
