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La norma dell'ultimo comma dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, riguardante la facolta' del Ministro di ritardare l'accoglimento delle domande di cessazione dal servizio permanente per gravi motivi di servizio, deve essere intesa nel senso che nei gravi motivi di servizio sono incluse anche le rilevanti deficienze degli effettivi rispetto all'organico nel grado e nel ruolo di appartenenza e che il ritardo puo' essere disposto per congruo periodo di tempo.
Testo in vigore dal 23 marzo 1974 al 9 ottobre 2010
