Art. 4 — Arrotondamenti nelle riscossioni e nei pagamenti
Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonche' da societa', enti, associazioni o privati cittadini, l'importo complessivo dei relativi titoli e' arrotondato a lire dieci per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.
Testo vigente dal 12 aprile 1997
