Alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione della presente legge fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvedera' mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti istituti.

Testo vigente dal 16 ottobre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-09-30;405~art4 · fonte su Normattiva