Art. 9 — Comitato amministrativo: funzioni
Il comitato amministrativo:
- 1)esercita le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle del consiglio di amministrazione per il personale ausiliario stabilite dagli articoli 146 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;
- 2)delibera, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica, in relazione alle necessita' dei singoli laboratori e servizi generali. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero della sanita';
- 3)esprime parere:
- a)sulle proposte formulate dal consiglio dei direttori di laboratorio, circa la previsione annuale delle spese necessarie per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;
- b)sulla relazione annuale di cui all'articolo 25 della presente legge;
- c)sulle produzioni di sostanze di interesse sanitario da effettuarsi dall'Istituto o sulla cessazione di produzioni in atto;
- 4)esprime pareri e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il Ministro per la sanita' o il direttore dell'Istituto lo richiedano;
- 5)si pronuncia su questioni di sua competenza in merito ad eventuali divergenze di conduzione e gestione dei laboratori e servizi dell'Istituto. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106
4Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Testo vigente dal 7 agosto 2012
