Art. 1 — Legge-quadro
Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformita' ai principi definiti dai capi I, II e III della presente legge. Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente legge. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Testo vigente dal 2 marzo 1985
