Art. 19 — Confisca dei terreni
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, commi 7, 8 e 9, e 19 l. 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e 445 cod. proc. pen. - nella parte in cui dette norme non prevedono con adeguata precisione (trattandosi di norme con piena incidenza penalistica diretta e indiretta) ne' le caratteristiche dei provvedimenti adottati in via amministrativa dal sindaco, di acquisizione al patrimonio del Comune delle aree lottizzate e di demolizione delle opere; ne' quelle della confisca da disporsi dal giudice penale, in relazione anche all'art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen.; ne', infine, quelle della sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione, specie nell'ipotesi di eventuale applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 445 cod. proc. pen. - sollevate con riferimento agli artt. 3, 9, 24, 101, comma secondo, e 102 Cost., in quanto - posto che il giudice rimettente deve delibare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità delle norme sulla base della interpretazione che egli è tenuto a dare delle stesse, specie in assenza di un diritto vivente, in modo da verificare se le eventuali lacune dell'ordinamento possano essere colmate secondo i vari criteri ermeneutici previsti dalle norme vigenti, e privilegiando l'interpretazione conforme a costituzione; e che debbono ritenersi manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in maniera perplessa o ancipite, tali dovendosi ritenere quelle nelle quali sono configurate due possibili interpretazioni, con diversi esiti correttivi - il giudice 'a quò si è limitato a ricostruire le diverse posizioni della giurisprudenza e della dottrina in ordine alle problematiche sollevate, prospettando la semplice eventualità che dalle incertezza interpretative, cui darebbe luogo la formulazione delle norme impugnate, possa derivare la illegittimità costituzionale delle stesse; ed in quanto le ordinanze di rimessione non contengono una adeguata motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate con riferimento ai parametri invocati. - S. n. 350/1997; O. nn. 101/1996, 39/1998. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1985
urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art19 · fonte su Normattiva