Le regioni stabiliscono, con proprie leggi, quali aree del territorio debbano essere assoggettate a particolare controllo periodico dell'attivita' urbanistica ed edilizia anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici, ed il conseguente aggiornamento delle scritture catastali. Le leggi regionali agevolano altresi' la costituzione di consorzi tra comuni per la esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui al presente articolo. Lo Stato contribuisce ad integrare i fabbisogni finanziari per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo con quota parte degli introiti di competenza statale di cui al capo IV. Con la legge finanziaria si provvede alla determinazione della quota da destinare alla finalita' suddetta.

Testo vigente dal 2 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art23 · fonte su Normattiva