Art. 4 — Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, comma 8, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), sollevata, in riferimento agli artt. 4 ed 8 dello Statuto Trentino-Alto Adige, all'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanis…
Art. 4 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 8 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 36 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1985
urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art4 · fonte su Normattiva