Art. 1 — Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n.380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n.380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Basilicata 6 luglio 1978, n. 28 (Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificazione dei suoli), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 17 (Modifica del comma 2 dell'art. 6 della legge regional…
Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 6 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 1 Norme per la edificabilita' dei suoli
Poiché la situazione delle opere costituenti pertinenze ad edifici (urbani ed agricoli) già esistenti e quella delle opere costituenti pertinenze al servizio di fondi rustici sono innegabilmente non omogenee sotto il profilo edilizio ed urbanistico (configurando le seconde, a differnza dell prime, modificazioni originarie del territorio considerato come area nuda), si giustifica il diverso regime della concessione edilizia prescritta per le seconde a fronte dell'autorizzazione gratuita prevista per le prime. Ne' può dirsi, con ciò, lesa la proprietà fondiaria e la correlata sua garanzia costituzionale (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e 7, comma secondo, lett.a), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost..).
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente affinché proceda a nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 41, 42 e 43 Cost. - degli artt. 1 e 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sull'edificabilità dei suoli), nella parte in cui subordinano al rilascio della concessione edilizia anche l'effettuazione di opere di modifica da eseguirsi all'interno delle abitazioni, pur se prive di interesse storico ed artistico ed anche quando le opere stesse non comportino apprezzabili trasformazioni di struttura degli edifici. Nelle more dell'incidente è infatti sopravvenuta la legge 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 26 - modificato dall'art. 3 bis d.l. 23 aprile 1985, n. 146 conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298 - detta una nuova disciplina delle opere interne alle costruzioni, disponendo fra l'altro che esse non siano soggette "ne' a concessione ne' ad autorizzazione"; e, pertanto, è necessario che, nel giudizio di provenienza, sia valutata, alla stregua dello ius superveniens, la persistenza o meno della rilevanza della questione.
Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 43 cost. · Art. 26 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 6, 15, 17, 18 e 27 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 31 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 da un lato, in quanto, essendo principio consolidato in giurisprudenza che l'interruzione dell'opera abusiva fa cessare la permanenza, le norme denunciate non sono applicabili al caso di specie, e dall'altro, perché il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in punto di rilevanza.
Art. 25 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 42 cost.
Questione analoga ad altra (riferita alla l. della reg. Veneto 17 aprile 1975, n. 36) già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 7/1982 e O. nn. 250/1982 e 92/1983.
Art. 117 cost. · Art. 1 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 17 Norme per la edificabilita' dei suoli
L'istituto della concessione edilizia non ha dissociato il jus aedificandi dal diritto di proprieta`, ma ha solo stabilito i limiti all'esercizio di quel diritto, in relazione alla funzione sociale della proprieta` e nel rispetto del parametro costituzionale. L'imposizione di un contributo al proprietario, da corrispondere al comune, si inquadra nell'adempimento di doveri inderogabili di solidarieta` economica e sociale, oltreche` politica, sicche` la partecipazione agli oneri di urbanizzazione non e` illegittima se si mantiene nei limiti della ragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1 e 17 lett. b) della l. 28 gennaio 1977 n. 10 e dell'art. 36 della l. Regione Siciliana 27 dicembre 1978 n. 71, in riferimento agli artt. 42 e 43 Cost.). - cfr.: sent. n. 5/80.
Art. 42 cost. · Art. 43 cost. · Art. 17 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 1 Norme per la edificabilita' dei suoli
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1977
urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art1 · fonte su Normattiva