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L'acquirente di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di contratto preliminare di vendita con sottoscrizioni autenticate, ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali di qualsiasi documento relativo all'immobile stesso e di ottenere ogni certificazione relativa. L'eventuale rifiuto da parte degli uffici comunali deve constare da atto scritto.

Testo in vigore dal 2 marzo 1985 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art47 · fonte su Normattiva