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Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale ispettivo, tecnico, direttivo, docente e non docente delle universita', degli istituti autonomi e delle scuole di ogni ordine e grado, collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, in servizio presso il Ministero stesso o presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico di cui al precedente comma continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
Testo in vigore dal 21 giugno 1985 al 31 maggio 2017
