Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero ai sensi del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 710, percepisce:
tolto: a) lo stipendio previsto per l'interno in relazione al coefficiente, attributo salvo che per tale stipendio sia diversamente disposto;
tolto: b) l'assegno di sede, con le eventuali maggiorazioni o riduzioni, tranne che per tale assegno sia diversamente disposto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-10-06;1546~art1 · fonte del testo