Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017. 136 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli assegni di cui all'unita, tabella, maggiorati o diminuiti ai sensi del precedente articolo 3, competono al sottoindicato personale e nelle seguenti misure:
tolto: a) 100 per cento al personale coniugato capo-famiglia, non separato legalmente oppure separato legalmente con prole a carico; al personale non coniugato o vedovo con prole a carico;
tolto: b) 80 per cento al personale coniugato capo-famiglia, senza prole a carico, quando l'altro coniuge esplichi un'attivita' lavorativa; al personale coniugato, capofamiglia, legalmente separato, senza prole a carico; al personale non coniugato o vedovo senza prole a carico; al personale coniugato, non capo-famiglia. Gli assegni di sede del personale coniugato, capo-famiglia, sono aumentati del 4 per cento per ogni figlio a carico. Agli effetti delle precedenti disposizioni si intendono carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili permanentemente a qualsiasi lavoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-10-06;1546~art4 · fonte del testo