Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 maggio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017. 136 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Gli assegni di cui all'unita, tabella, maggiorati o diminuiti ai sensi del precedente articolo 3, competono al sottoindicato personale e nelle seguenti misure:

tolto: a) 100 per cento al personale coniugato capo-famiglia, non separato legalmente oppure separato legalmente con prole a carico; al personale non coniugato o vedovo con prole a carico;

tolto: b) 80 per cento al personale coniugato capo-famiglia, senza prole a carico, quando l'altro coniuge esplichi un'attivita' lavorativa; al personale coniugato, capofamiglia, legalmente separato, senza prole a carico; al personale non coniugato o vedovo senza prole a carico; al personale coniugato, non capo-famiglia. Gli assegni di sede del personale coniugato, capo-famiglia, sono aumentati del 4 per cento per ogni figlio a carico. Agli effetti delle precedenti disposizioni si intendono carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili permanentemente a qualsiasi lavoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-10-06;1546~art4 · fonte del testo