Art. 7 — Enti mutuanti
Per la realizzazione del programma costruttivo di alloggi fruenti del contributo di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed al successivo articolo 4 il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, designa gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere.
Testo vigente dal 19 aprile 1968
