Per la realizzazione del programma costruttivo di alloggi fruenti del contributo di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed al successivo articolo 4 il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, designa gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere.

Testo vigente dal 19 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;422~art7 · fonte su Normattiva