L'enfiteuta puo' detrarre dal capitale di affranco le somme liquide versate al concedente in relazione alla costituzione dell'enfiteusi, anche se non risultino dal contratto. Puo', altresi', conteggiare le differenze tra il canone determinato ai sensi della presente legge e quello effettivamente pagato, relativamente alle annualita' non ancora definite.

Testo vigente dal 16 luglio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-14;270~art2 · fonte su Normattiva