La misura dei canoni e delle prestazioni, prevista dalla presente legge, decorre dall'annata agraria 1965-1966, salvo i casi in cui il pagamento sia stato gia' effettuato e ricevuto senza alcuna riserva e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Per i pagamenti che siano ancora da eseguire e' in facolta' dell'enfiteuta di richiedere la rateizzazione in cinque annualita' dei canoni da pagare e delle eventuali spese.

Testo vigente dal 16 luglio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-14;270~art3 · fonte su Normattiva