All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, e' aggiunto il seguente comma: "In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non puo' risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennita' di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 406 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1988, n. 15), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realta' economica".
Testo vigente dal 14 aprile 1988
