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Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 novembre 1961, n. 1232, e' sostituito dal seguente: "I giornali quotidiani e le agenzie di stampa, nonche' le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono esonerati dalla corresponsione del canone di concessione di cui all'articolo 6 della presente legge"

Testo in vigore dal 18 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

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