Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. 148 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I canoni per l'uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo, di canali telegrafici in armonica, di apparati telegrafici di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i canoni per la manutenzione di linee telegrafiche e telefoniche ed apparati telegrafici per conto di altre Amministrazioni statali, enti diversi e privati, nonche' le quote di spese generali, di surrogazione del personale e di appoggio previste dalle norme in vigore, sono stabiliti con la procedura prevista dall'articolo 8 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di determinazione dei canoni e delle quote di cui al precedente comma ha effetto dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo a quello di pubblicazione della presente legge medesima. La decorrenza delle eventuali successive variazioni non puo' essere anteriore a due esercizi finanziari da quella dell'ultima determinazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1232~art1 · fonte del testo