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L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione e' pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera, la quale e' determinata nella misura di un settimo della somma che si ottiene rapportando all'orario di 40 ore settimanali la retribuzione media oraria assoggettata a contribuzione nelle ultime quattro settimane per le quali risulti resa la prestazione lavorativa.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 febbraio 1980, n. 33

1

con decorrenza dal 16 dicembre 1979

La L. 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 3,comma 1) che a decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui al presente articolo e' elevato dai due terzi all'ottanta per cento. L'importo del trattamento non puo' superare l'ammontare mensile di L. 600.000.

Testo in vigore dal 1 marzo 1980 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-08-06;427~art10 · fonte su Normattiva