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Il trattamento speciale di disoccupazione e' corrisposto dal giorno dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; nel caso in cui l'iscrizione avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento, il trattamento speciale e' corrisposto dal primo giorno di disoccupazione. Agli operai che hanno i requisiti lavorativi previsti dall'articolo 9 della presente legge il trattamento speciale e' corrisposto anche per il periodo di sospensione dal lavoro verificatosi immediatamente prima del licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia avanzato richiesta di integrazione salariale ma questa sia stata respinta per motivi diversi da quello della tardiva presentazione e il licenziamento sia avvenuto entro il periodo massimo di tre mesi dall'inizio della sospensione. In tale caso il trattamento speciale decorre, anche in mancanza dell'iscrizione nelle liste di collocamento, dalla data di inizio della sospensione dal lavoro, previa presentazione da parte del datore di lavoro dell'elenco nominativo dei lavoratori sospesi cui si riferiva la domanda di integrazione salariale. Il lavoratore cessa dal diritto al trattamento speciale di cui alla presente legge quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultano corrisposte complessivamente 90 giornate del trattamento medesimo.

Testo in vigore dal 1 settembre 1975 al 1 gennaio 2017

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 480/1987

    Questione infondata
    10 dicembre 1987

    Il trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori dell'edilizia, sospesi dal lavoro - pur complementare all'altro previsto (dalla Legge n. 427 del 1975), per ipotesi di brevi sospensioni dal lavoro ma destinati a risolversi favorevolmente - è stato istituito in presenza della probabilità di una cessazione dell'attività aziendale, presumibilmente legata ad una congiuntura sfavorevole del settore, ponendosi l'onere del differimento - per il periodo di tre mesi - della relativa decisione (del datore di lavoro) a carico degli enti erogatori del trattamento di disoccupazione. Di guisa che la posizione del lavoratore sospeso, cui si applica il trattamento speciale di disoccupazione, è certamente più favorevole rispetto a quella derivante dal licenziamento immediato (trattamento identico nella misura e nella durata, ma con decorrenza anticipata al momento della sospensione) e agevola l'avverarsi della possibilità che, evolvendosi positivamente la congiuntura, il rapporto continui; ma, per contro, la situazione del lavoratore sospeso, licenziato entro il periodo massimo (di mesi tre) di durata del trattamento, non è comparabile a quella del lavoratore licenziato oltre il suddetto termine, la asserita miglior condizione di quest'ultimo non essendo riferibile ad una discriminazione derivante dalla norma denunciata, bensì alla operatività di diversi istituti e principi, quale la responsabilità del datore di lavoro per ingiustificata sospensione del rapporto. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 11, secondo e terzo comma, Legge 6 agosto 1975, n. 427).

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 11 Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-08-06;427~art11 · fonte su Normattiva