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Le norme della presente legge si applicano anche ai giudizi in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Le dimissioni, presentate in occasione delle elezioni amministrative svoltesi l'8 giugno 1980 o in data successiva, dalle cariche contemplate dalla presente legge, al fine di rimuovere cause di ineleggibilita' o incompatibilita' non piu' previste, possono essere revocate, ad istanza dell'interessato, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, il rapporto di impiego viene ricostituito nello stato in cui si trovava al momento delle dimissioni, con restituzione delle indennita' percepite a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nelle ipotesi concernenti le unita' sanitarie locali.

Testo in vigore dal 27 aprile 1981 al 13 ottobre 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154~art12 · fonte su Normattiva