Il direttore generale degli Istituti di previdenza delibera:

  • a)sul la rinuncia all'applicazione delle clausole penali previste negli atti degli Istituti nonche' sull'abbuono di indennita' di mora, qualora l'importo da abbandonare non superi le lire 300.000;
  • b)sull'instaurazione di liti attive, sulle transazioni dirette a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualora si tratti di singoli importi non superiori a lire 1.200.000;
  • c)sull'annullamento di crediti inestinguibili, qualora i singoli importi non superino le lire 2.400.000. Le operazioni come sopra deliberate sono comunicate dal direttore generale al Consiglio di amministrazione nella successiva adunanza.

Testo vigente dal 23 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-13;855~art2 · fonte su Normattiva