Il direttore generale degli Istituti di previdenza delibera:
- a)sul la rinuncia all'applicazione delle clausole penali previste negli atti degli Istituti nonche' sull'abbuono di indennita' di mora, qualora l'importo da abbandonare non superi le lire 300.000;
- b)sull'instaurazione di liti attive, sulle transazioni dirette a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualora si tratti di singoli importi non superiori a lire 1.200.000;
- c)sull'annullamento di crediti inestinguibili, qualora i singoli importi non superino le lire 2.400.000. Le operazioni come sopra deliberate sono comunicate dal direttore generale al Consiglio di amministrazione nella successiva adunanza.
Testo vigente dal 23 luglio 1962
