L'acquisto di fabbricati su progetto e' consentito solo nel caso di immobili, il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore, nel complesso, a lire 1.200.000.000, e sempre che la parte offerente sia gia' proprietaria dell'area. L'acquisto sara' regolato dalle norme del Codice civile sulla compravendita di cose future.

Testo vigente dal 23 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-13;855~art4 · fonte su Normattiva