Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1955 al 22 dicembre 2008. 78 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le controversie relative al diritto alla proroga dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, il valore delle quali ecceda il limite di competenza del conciliatore, sono, in ogni caso, di competenza del pretore. I tribunali continueranno a conoscere, in primo grado, delle controversie anzidette, per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge o che comunque si trovino pendenti davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-05-01;368~art6 · fonte del testo