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Le controversie relative al diritto alla proroga dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, il valore delle quali ecceda il limite di competenza del conciliatore, sono, in ogni caso, di competenza del pretore. I tribunali continueranno a conoscere, in primo grado, delle controversie anzidette, per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge o che comunque si trovino pendenti davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 14 maggio 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-05-01;368~art6 · fonte del testo