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Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad istituire, con proprio decreto, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (( 2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali))

Testo in vigore dal 1 gennaio 1994 al 1 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1990-03-26;62~art6 · fonte su Normattiva