Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalita' informatica

Art. 1 — Modifiche al codice penale in materia di confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati informatici

All'articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al secondo comma, dopo il numero 1 e' inserito il seguente: «1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies»;
  • b)il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

Testo vigente dal 23 febbraio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-15;12~art1 · fonte su Normattiva