Art. 17-bis — Liste per commissioni giudicatrici
((Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma 2, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validita' biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici.)) ((La domanda di cui al comma 1 e' corredata della documentazione concernente l'attivita' scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste e' condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, riferiti alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza, documentati con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 3. Il curriculum dei professori inclusi nelle liste di cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nel sito internet del Ministero.)) ((Non possono essere inclusi nelle liste di cui al comma 1 i professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge e i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.)) ((In sede di pubblicazione delle liste di cui al comma 1, il Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di professori sorteggiabili e' inferiore a quaranta)).
Testo vigente dal 8 agosto 2026
