((1. L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, e' condizionata al possesso di specifici requisiti di produttivita' e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.)) ((Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione l'attivita' di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarita', la contitolarita' o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, nonche' il raggiungimento degli indicatori minimi di quantita', continuita' e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.)) ((Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalita' mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo)).

Testo vigente dal 8 agosto 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

16 versioni dal 2011

2011oggi
  1. 8 agosto 2026 — oggiin vigoreper un mese
  2. 28 dicembre 2024 — 8 agosto 2026per un anno
  3. 6 luglio 2023 — 28 dicembre 2024per un anno
  4. 28 febbraio 2023 — 6 luglio 2023per 4 mesi
  5. 1 marzo 2022 — 28 febbraio 2023per 12 mesi
  6. 31 dicembre 2020 — 1 marzo 2022per un anno
  7. 15 settembre 2020 — 31 dicembre 2020per 4 mesi
  8. 7 giugno 2020 — 15 settembre 2020per 3 mesi
  9. 30 aprile 2020 — 7 giugno 2020per un mese
  10. 17 marzo 2020 — 30 aprile 2020per un mese
  11. 31 ottobre 2019 — 17 marzo 2020per 5 mesi
  12. 27 febbraio 2016 — 31 ottobre 2019per 4 anni
  13. 19 agosto 2014 — 27 febbraio 2016per un anno
  14. 1 gennaio 2013 — 19 agosto 2014per un anno
  15. 7 aprile 2012 — 1 gennaio 2013per 9 mesi
  16. 14 gennaio 2011 — 7 aprile 2012testo originarioper un anno

urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240~art16 · fonte su Normattiva