Art. 16 — Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari
((1. L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, e' condizionata al possesso di specifici requisiti di produttivita' e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.)) ((Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti comunque in considerazione l'attivita' di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarita', la contitolarita' o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, nonche' il raggiungimento degli indicatori minimi di quantita', continuita' e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.)) ((Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalita' mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo periodo)).
Testo vigente dal 8 agosto 2026
