Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento

Art. 21 — Comitato nazionale per la valutazione della ricerca

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Al fine di promuovere la qualita' della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste dall'articolo 20, e' istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR e' composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non piu' di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, e' composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation. Il CNGR indica criteri generali per le attivita' di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'articolo 20 e coordina le attivita' dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonche' alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR puo' provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attivita' contemplate dal presente comma. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178)). Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di eta'. Se uno dei componenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente e' scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1, purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma 1. L'elenco ha validita' biennale e scaduto tale termine e' ricostituito con le modalita' di cui al comma 1. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e due componenti che durano in carica quattro anni. Il CNGR predispone rapporti specifici sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2021 al 1 giugno 2021

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urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240~art21 · fonte su Normattiva