Art. 1 — A s s e n s o
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 agosto 1993 al 16 aprile 1999. Leggi il testo vigente →
La donazione delle cornee e' gratuita. E' consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di eta' non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso e' espresso dai rispettivi rappresentanti legali.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 16 aprile 1999
