Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea

Art. 2 — Accertamento della morte mediante mezzi strumentali

Il prelievo di cui all'articolo 1 puo' essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile. La morte per arresto cardiaco irreversibile e' accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonche' a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi. Il medico che dichiara la morte e' tenuto a darne immediata comunicazione al piu' vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all'articolo 4.

Testo vigente dal 17 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-12;301~art2 · fonte su Normattiva