Art. 2 — Accertamento della morte mediante mezzi strumentali
Il prelievo di cui all'articolo 1 puo' essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile. La morte per arresto cardiaco irreversibile e' accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonche' a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi. Il medico che dichiara la morte e' tenuto a darne immediata comunicazione al piu' vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all'articolo 4.
Testo vigente dal 17 agosto 1993
