Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto
Art. 1 — Attribuzioni del comitato di vigilanza
Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al comitato di vigilanza:
- 1)decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, fermo restando il disposto di cui agli articoli 29 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e 13 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonche' sui ricorsi di cui all'articolo 16, terzo comma, della presente legge;
- 2)fare proposte sulle questioni generali relative alla determinazione dei contributi ed alla riscossione di essi;
- 3)esaminare i bilanci preventivi del Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto ed esprimere pareri sui rendiconti del Fondo stesso;
- 4)dare pareri sulle questioni che comunque possano sorgere nell'applicazione delle norme sulla previdenza speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;
- 5)fare proposte sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidita' della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Testo vigente dal 6 novembre 1971
