Art. 15 — Prescrizione dei contributi e automaticità delle prestazioni
I contributi dovuti e non versati al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data in cui dovevano essere versati. I contributi dovuti nei limiti della prescrizione decennale sono considerati utili ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni a carico del Fondo, anche quando non siano stati effettivamente riscossi.
Testo vigente dal 6 novembre 1971
