Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

Art. 15 — Prescrizione dei contributi e automaticità delle prestazioni

I contributi dovuti e non versati al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data in cui dovevano essere versati. I contributi dovuti nei limiti della prescrizione decennale sono considerati utili ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni a carico del Fondo, anche quando non siano stati effettivamente riscossi.

Testo vigente dal 6 novembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-29;889~art15 · fonte su Normattiva