Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e i documenti necessari ai fini dell'applicazione delle leggi concernenti il Fondo o li diano scientemente errati od incompleti,((sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.))

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1971-10-29;889~art14 · fonte su Normattiva