Art. 14 — Sanzioni penali
Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e i documenti necessari ai fini dell'applicazione delle leggi concernenti il Fondo o li diano scientemente errati od incompleti,((sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.))
Testo vigente dal 15 gennaio 2000
