capo IV — LE PRESTAZIONI
- Art. 16 — Comunicazione alle aziende degli emolumenti pensionabili
- Art. 17 — Retribuzione pensionabile
- Art. 18 — Accordi aziendali in materia retributiva - Decorrenza dei loro effetti ai fini previdenziali
- Art. 19 — Pensione ai superstiti
- Art. 20 — Misura della pensione ai superstiti
- Art. 21 — Casi di esclusione del coniuge dal diritto a pensione indiretta e di riversibilit
- Art. 22 — Capitale vedovile
- Art. 23 — Diritto a pensione dei superstiti già esclusi dal beneficio per effetto di disposizioni successivamente abrogate
- Art. 24 — Maggiorazione delle pensioni dirette per il coniuge ed i figli a carico
- Art. 25 — Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965
- Art. 26 — Rivalutazione delle pensioni di riversibilit
- Art. 27 — Pensione supplementare per servizio militare di leva
- Art. 28 — Pensione supplementare per servizio militare prestato come richiamato o trattenuto alle armi dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946
- Art. 29 — Pagamento di ratei di pensione
- Art. 30 — Pensione per anzianit
- Art. 31 — Trattamento di previdenza dei pensionati durante i periodi di rioccupazione
- Art. 32 — Perequazione automatica delle pensioni
- Art. 33 — Liquidazione della posizione assicurativa