Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti

Art. 6 — Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità

Le modalita' per l'accertamento dell'inabilita' e della invalidita' sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Fino a quando tale regolamento non sara' approvato, varranno le modalita' in uso precedentemente. In caso di infortunio, le pensioni di inabilita' e invalidita' non sono concesse, o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal consiglio di amministrazione della Cassa; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti, non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto. In caso di inabilita' o invalidita' dovute ad infortunio, la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surroga. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entita' stabilita dall'articolo 2, verra' liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta'.

Testo vigente dal 10 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;21~art6 · fonte su Normattiva